Martedì, 30 Luglio 201920190730
Autenticazione firma-foto
Chi contattare in Comune: Servizi demografici
Autenticare una firma
È necessario autenticare una firma quando una sottoscrizione o una dichiarazione sostitutiva di notorietà non vengono firmati davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione o siano inviate prive del documento di identità in allegato. L'autenticazione attesta che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previa identificazione del sottoscrittore che deve aver compiuto la maggiore età.
Autenticare una fotografia
L'autenticazione attesta che la fotografia presentata al pubblico ufficiale corrisponde alla persona interessata, previa identificazione del soggetto che deve aver compiuto la maggiore età.
Cosa serve: essere maggiorenni; essere muniti di documento di identità in corso di validità
Martedì, 30 Luglio 201920190730
Cambio nome o cognome
Chi contattare in Comune: Servizi demografici
La legge prevede per il cittadino la possibilità di cambiare o modificare il proprio cognome e/o nome o aggiungere un altro cognome o altro nome.
Il cambio o l’aggiunta di un nome ed anche il cambio del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l’origine naturale vengono autorizzati con un decreto del Prefetto della Provincia di residenza.
Il cambio o l’aggiunta di un cognome viene concesso con decreto del Ministero dell’Interno.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse soltanto in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica.
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario addetto o inviata per posta, allegando fotocopia di un documento di identità.
Se viene accolta, il Ministero autorizza con decreto il richiedente alla pubblicazione per una durata di 30 giorni di un avviso sull'Albo Pretorio del Comune di nascita e di residenza, con il sunto della domanda. Se l’interessato è nato all’estero ma è residente in Italia, l’affissione sarà effettuata solo all’Albo Pretorio del comune italiano di residenza.
Trascorsi i termini previsti per la pubblicazione senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente dovrà presentare alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti l'avvenuta pubblicazione e la sua durata.
Dopo aver accertato la regolarità e vagliato le eventuali opposizioni, il procedimento si conclude con l’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno o del decreto del Prefetto che il richiedente dovrà comunicare all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza (o di nascita) che provvederà a darne comunicazione agli eventuali altri comuni interessati (nascita, residenza, matrimonio, nascita dei figli). Gli effetti del cambiamento sono sospesi fino al compimento delle annotazioni previste dalla normativa.trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
Il procedimento non si applica ai cittadini stranieri.
La domanda per i figli minori del richiedente può essere presentata contestualmente al genitore con l'assenso dell'altro genitore.;
Per la trascrizione del Decreto, occorre presentare i seguenti documenti:
richiesta di trascrizione del decreto unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
decreto di cambiamento/aggiunta di cognome o nome in originale
L’istanza da presentare alla Prefettura è in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale; è soggetta all'imposta di bollo in tutti gli altri casi, così come anche il decreto.
Norme di riferimentoD.P.R. n. 54 /2012: Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di Stato civile relativamente alla discoilina del nome e del cognomeD.P.R. n. 396/2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civileR.D. n. 1239/1939, artt. 153 - 163: Ordinamento dello Stato Civile
Martedì, 30 Luglio 201920190730
Dichiarazioni sostitutive di atti notori
Chi contattare in Comune Servizi demografici
Il cittadino può dichiarare tutte le condizioni e qualità personali e i fatti di sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dell'autocertificazione.Per esempio si può dichiarare di essere erede, proprietario di immobile e altro.Per presentare queste dichiarazioni a pubbliche amministrazioni è sufficiente la firma davanti al dipendente addetto a riceverle.Se inviate per posta o via fax, o consegnate da terze persone, deve essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.L'autentica della firma è necessaria solo per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati e domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di terze persone.Hanno valore definitivo e stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.L'interessato può anche dichiarare stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché ne abbia diretta conoscenza e renda la dichiarazione nel proprio interesse.
Chi può fare dichiarazioni sostitutive
cittadini italiani
cittadini dell'Unione Europea
cittadini dei Paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Come fare dichiarazioni
Trasmissione via fax
Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche via fax, allegando la fotocopia di un documento di identità.
Documenti d'identità L'esibizione di un documento d'identità, a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati come: nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Dichiarazione di copia conforme Non è più necessario andare in Comune per autenticare le copie di documenti a corredo di domande da produrre a enti pubblici o a gestori di pubblico servizio.Il cittadino può dichiarare che sono conformi all'originale questi documenti:
copia di documento rilasciato o depositato presso Pubblica Amministrazione
copia di pubblicazioni, titolo di studio e servizio
copie di documenti fiscali da conservare in originale dai privati.
La dichiarazione può essere firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con fotocopia del documento d'identità.
Martedì, 30 Luglio 201920190730
Cittadinanza
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Può essere sostituito dall'Autocertificazione
Attesta che il richiedente è cittadino italiano per nascita da padre o madre cittadini o per i altri casi riportati in nota*.
Può richiederlo l'interessato o altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Ha validità di sei mesi, rinnovabili dichiarando in calce che le informazioni non sono variate. Richiesta di cittadinanza: chi non è cittadino italiano per nascita può richiedere la cittadinanza di persona o tramite persona che ne conosca i dati anagrafici** alla Prefettura o alla competente autorità consolare. Note: * i nati nel territorio della Repubblica da ambo i genitori ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato al quale essi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza; il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza; il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno 6 mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. ** presentando: documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità e nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato
Martedì, 30 Luglio 201920190730
Carta di identità - CIE
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Il Comune di Vallecrosia dal 30/09/2019 rilascia la nuova carta d’identità elettronica ai cittadini residenti di tutte le età.
Cos’è:
La Carta d’Identità Elettronica ha l’aspetto e le dimensioni di una carta di credito.
E’ dotata di un microprocessore, che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici.
E’ un documento di riconoscimento personale e di espatrio, solo per i cittadini italiani, in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la accettano al posto del passaporto.
Inoltre ha una validità temporale diversa a seconda dell’età anagrafica:
validità di 3 anni per i minori di anni 3
validità di 5 anni tra i 3 e i 18 anni
validità di 10 anni dai 18 in poi
E' prevista la facoltà per i cittadini maggiorenni di esprimere la propria volontà (consenso o diniego) alla donazione degli organi e tessuti in caso di morte, così come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell'Interno congiuntamente al Ministero della Salute.
Si rammenta che a norma dell'art.18 del D.M del 23 dicembre 2015 "Le carte d'identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto, mantengono la propria validità fino alla scadenza".
Come averla:
Il cittadino residente, solo previo appuntamento, dovrà recarsi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, Via Col. Aprosio 316, il lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (ultimo appuntamento fissato ore 16.30) munito di:
- Una foto tessera
- La tessera sanitaria/codice fiscale
- Vecchio documento in scadenza/scaduto/deteriorato.
- In caso di furto o smarrimento è necessario presentare la relativa denuncia.
Per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è indispensabile la presenza della persona interessata. Nel caso di rilascio per i minori di 18 anni è necessaria la presenza e l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre alla presenza OBBLIGATORIA del minore stesso.
Nel caso uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi insieme al minore, è necessario che venga compilato il modulo di delega (sezione Modulistica) che deve essere presentato dall’altro genitore insieme alla fotocopia di un documento in corso di validità.
Per i cittadini comunitari residenti, al primo rilascio di C.I..E non valida per l’espatrio, è necessario presentare un documento di identità del paese di appartenenza.
Per i cittadini extracomunitari residenti è necessario il permesso di soggiorno/carta di soggiorno e/o ricevute di rinnovo rilasciato dalla Questura e, se al primo rilascio della carta italiana non valida per l’espatrio, anche il passaporto.
Quanto costa:
Il costo della C.I.E., da versare in contanti all'atto della richiesta è:
€. 22,50 in caso di rilascio a seguito di scadenza del documento precedente
€. 27,35 in caso di rilascio del duplicato per smarrimento, furto e deterioramento
Ritiro/Consegna:
Al richiedente verrà rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta registrazione insieme alla prima metà del PIN e del PUK identificativo, corrispondente alla carta d’identità elettronica.
La stampa e la consegna della C.I.E. avverrà a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro 6 giorni lavorativi presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta, unitamente alla seconda metà del PIN e del PUK.
Carta di identità cartacea:
Il rilascio della Carta d’identità cartacea avverrà a vista, esclusivamente a fronte di una reale e documentata urgenza.
I casi da comprovare, previa esibizione di idonea documentazione, sono esclusivamente e tassativamente quelli previsti dalle circolari n. 4/2017 e n. 8/2017 del Ministero dell’Interno:
Per motivi di salute
Per motivi di viaggio
Per motivi di consultazione elettorale
Per motivi di partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
Ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all’A.I.R.E, nei Comuni di iscrizione, verrà rilasciata solo la carta d’identità cartacea.
Martedì, 30 Luglio 201920190730
Iscrizione anagrafe e residenza
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La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa può coincidere o meno con il domicilio del soggetto.
CAMBIO DI RESIDENZA
Ogni cittadino maggiorenne può presentare la dichiarazione di cambio di residenza per sé e per le altre persone che costituiscono il nucleo familiare o convivenza*. Occorre presentare: un documento di identità valido, eventuale libretto di pensione, modulo compilato per la variazioni di residenza su patente e libretto di circolazione dei mezzi di proprietà. Per i cittadini stranieri: passaporto e permesso di soggiorno valido o attestato di regolare soggiorno.
Se entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio anagrafe non richiederà integrazioni all’interessato o non comunicherà l’esito negativo degli accertamenti svolti, il procedimento si considera concluso positivamente.
La pratica non ha alcun costo e in particolari condizioni i cittadini interessati potranno presentare le dichiarazioni anche: tramite posta inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica.
CERTIFICATO DI RESIDENZA
Può essere sostituito dall'Autocertificazione.
Attesta la residenza del singolo cittadino o della famiglia nel comune. I certificati possono essere rilasciati solo dal Comune di residenza e possono essere in carta libera o in bollo a seconda dell'uso. Si deve compilare un apposito modulo direttamente presso gli sportelli dell'ufficio di competenza, muniti di regolare documento di riconoscimento. Come detto sopra, al cittadino è inoltre consentito di presentare in via definitiva alle pubbliche amministrazioni, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed ai privati (che acconsentano ad accettarla) una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa a stati od eventi - tra cui la propria residenza - in sostituzione del certificato.
Ha validità 6 mesi rinnovabili -se i dati non sono cambiati- mettendo, in fondo al certificato stesso, la seguente dichiarazione:
'Il sottoscritto... nato a... il... dichiara sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente certificato non sono variati dalla data di emissione. Data... Firma... ' (non autenticata).
Martedì, 30 Luglio 201920190730
Contributi associazioni di Liguri all'estero
La Regione assegna contributi a sostegno delle associazioni di Liguri, costituitesi all'estero, per lo svolgimento di attività di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati e delle loro famiglie. Come procedere: le associazioni devono presentare entro il 31 ottobre relativa alle attività che intendono realizzare nell'anno successivo, corredata della relazione descrittiva delle attività e dei costi previsti e relativo piano finanziario. Entro il 31 gennaio le associazioni dovranno produrre la relazione e la documentazione di rendiconto relativa alle attività svolte nell'anno precedente Chi contattare:Regione Liguria - Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione Ufficio Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione Via Fieschi 15 16100 GENOVA (GE) E_mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Telefoni: 010/5484870 - 8416 - 4481 - 5562 Riferimenti normativi: L.R. n.27/1993 "Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione" (scaricabile dal link a fondo pagina) Per approfondire (su altri siti): Sito di Regione Liguria Legge regionale n. 27/1993
Martedì, 30 Luglio 201920190730
Autocertificazione
Chi contattare in Comune: Servizi demografici
L'autocertificazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", è una dichiarazione presentata e firmata in carta semplice da un cittadino. Sostituisce ed ha la stessa validità di alcuni certificati rilasciati da ufficio pubblici. senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Dal 1° gennaio 2012 (Legge n. 183 del 12 novembre 2011, art. 15) sostituisce le normali certificazioni richieste o destinate a:
pubbliche amministrazioni (compresi istituti, scuole e università, Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio e qualsiasi altro Ente di diritto pubblico);
gestori di servizi pubblici (es. Poste, Aziende elettriche, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.);
privati che lo consentono.
Possono avvalersene i cittadini:
italiani
comunitari
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblicii
L'autocertificazione va presentata in carta semplice e deve essere firmata dall'interessato in presenza del funzionario che la riceve o allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.
Si possono autocertificare numerosi:
stati (es: stato civile, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, ecc.)
fatti (es. titoli di studio e qualifiche professionali, situazione economica e reddituale, possesso e numero di codice fiscale o di partita IVA, ecc.)
condizioni (es: qualità di tutore, di pensionato, di casalinga, di studente, ecc.)
L'autocertificazione non può sostituire: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, procedimenti di competenza dei tribunali.
L'autocertificazione può essere presentata di persona. Per motivi di salute può essere fatta da un parente prossimo (coniuge, figlio o parente fino al terzo grado), della cui identità il pubblico ufficiale deve accertarsi.
Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
Se un dipendente non accetta l'autocertificazione commette violazione dei doveri d'ufficio e potrà essere segnalato all'Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.
Riferimenti normativi:
Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
Art. 15 della Legge n. 183 / 2011