Venerdì, 01 Luglio 202220220701
Richiesta riduzione costo refezione scolastica
CITTÀ di VALLECROSIA ______________________
Servizi Scolastici
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
Si comunica alla Cittadinanza che, le domande per ottenere le agevolazioni tariffarie relative ai buoni pasto, a favore di minori residenti nel comune di Vallecrosia frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di primo grado, dovranno essere presentate:
dal 01 LUGLIO al 31 LUGLIO 2022
Requisiti
Possono presentare domanda di agevolazione le famiglie con ISEE in corso di validità (prestazioni rivolte a minorenni) fino a € 5.500,00.
È possibile produrre, invece dell’attestazione ISEE ordinario o minorenni, l’attestazione ISEE corrente riferita al periodo della domanda per nei casi in cui:
o si sia verificata una variazione dell’attività del lavoro autonomo o dipendente (o trattamenti previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF);
o si sia verificata una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%.
Modalità di presentazione e contenuto della domanda
La domanda dovrà necessariamente essere compilata su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Scolastici, diffuso dallo stesso, nonché disponibile sul sito comunale all’indirizzo www.comune.vallecrosia.im.it ed essere corredata da copia dell’attestazione ISEE e documento d’identità in corso di validità.
La domanda può essere presentata da 01/07/2022 fino alle ore 13,00 del 31/07/2022
con le seguenti modalità:
via PEC (tramite PEC) all’indirizzo istituzionale del Comune di Vallecrosia: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vallecrosia, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Trattamento dei dati personali
I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vallecrosia.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Area Socioculturale.
Il responsabile del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare i sub responsabili.
I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.
Al presente avviso si applica il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Il Comune di Vallecrosia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda.
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente nonché agli atti amministrativi emanati dalla Regione Liguria in materia.
Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il l’Ufficio Servizi Sociali, sig.ra Silvana Vinci, tramite telefono al numero 0184/252253.
IL RESPONSABILE AREA SOCIO CULTURALE
Dott.ssa G. BOIDO
Lunedì, 13 Giugno 202220220613
IL COGNOME DEI NUOVI NATI DAL 01.06.2022
IL COGNOME DEI NUOVI NATI DAL 01.06.2022
La Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 27/04/2022, ha definito le modalità di attribuzione del cognome alla nascita dal 01.06.2022, dichiarando l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori, o il solo cognome paterno o materno. Deve però esservi l'accordo di entrambi i genitori.
Nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, la regola diviene che gli stessi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato. Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.
La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:
doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
solo cognome paterno;
solo cognome materno.
Relativamente all’accordo che deve sottostare alla scelta dei genitori, torna utile richiamare quanto previsto nella circolare del Ministero dell’interno n. 7 del 14/06/2017, nella parte in cui si precisa che “in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento. Ed, infatti, nell’ordinamento dello stato civile, le formalità che sorreggono il legittimo e corretto operare degli uffici sono esclusivamente quelle poste dalle apposite fonti di settore (...). Del resto, la stessa disciplina dell’attribuzione del nome al nuovo nato - nella quale è da sempre escluso qualsivoglia automatismo - fa perno sull’accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all’ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori. L’attribuzione del nome - cui ora è possibile ricondurre anche l’attribuzione del cognome - è infatti un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori. E già dal 1975 la riforma del diritto di famiglia ha superato il principio per cui tale potere spetti al padre quale capo della famiglia e titolare delle decisioni familiari. D’altra parte, va pure rimarcato che si collocano su un piano ben diverso quelle disposizioni che, invece, prescrivono che l’accordo delle parti, quale incontro delle volontà, si formi davanti all’ufficiale dello stato civile, stabilendo specifiche formalità, come in materia di separazione e divorzio (art. 12, d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 164/2014)”. L’accordo dovrà quindi essere ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all’atto di nascita.
Per qualsiasi informazione o delucidazione rivolgersi al Servizio Demografico al n. 0184 253788
Martedì, 12 Aprile 202220220412
ALIQUOTE E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Tariffe esposizione pubblicitaria anno 2022
Tariffe pubbliche affissioni anno 2022
Tariffe occupazioni aree pubbliche anno 2022
Martedì, 12 Aprile 202220220412
Prospetto aliquote IMU anno 2022
PROSPETTO ALIQUOTE IMU ANNO 2022
DESCRIZIONE
ALIQUOTA
abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dalla vigente normativa, 3,5 per mille. Detrazione
applicabile € 200,00 come definita dalla vigente normativa
3,5 PER MILLE
aliquota altri fabbricati- Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l’imposta, è determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75 per cento. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
10,6 PER MILLE
terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa previdenza agricola
0 PER MILLE
terreni agricoli concessi, dal soggetto passivo dell’imposta, in affitto o comodato a
parenti in linea retta entro il primo grado coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (iscritti alla relativa previdenza agricola)
5,6 PER MILLE
aliquota per i terreni agricoli diversi da quelli sopra riportati
9,6 PER MILLE
aree edificabili
9 per mille
Fabbricati rurali strumentali
0 per mille
Beni merce
esenti
Mercoledì, 06 Aprile 202220220406
OSPITALITÀ A CITTADINI EXTRACOMUNITARI - Adempimenti per i privati che a qualsiasi titolo forniscono alloggio a cittadini extracomunitari
Ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione D.Lgs. 286/1998 esuccessive modificazioni, chiunque ospita uno straniero extracomunitario o glidà alloggio o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scrittaentro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla duratadell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità deldenunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documentodi identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la personastraniera è alloggiata od ospitata.Il modulo è reperibile sul sito:https://www.poliziadistato.it/articolo/125a93e344e6c73863395263
Mercoledì, 09 Marzo 202220220309
AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA.
Delibera GM aggiornamento diritti di segreteria
Martedì, 08 Marzo 202220220308
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI NUMERO DUE AREE CIMITERIALI RETROCESSE PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA PRIVATE NEL CIVICO CIMITERO DI VALLECROSIA
AVVISO PUBBLICO
Giovedì, 14 Gennaio 202120210114
AUTOCERTIFICAZIONE ANCHE VERSO I PRIVATI
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è stato convertito con modificazioni nella “LEGGE 11 settembre 2020, n. 120”, introducendo una modifica al DPR 445/2000, con l’art. 30bis della citata legge di conversione.
L’art.30 bis recita: “(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione).
Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “che vi consentono” sono soppresse;
b) all’articolo 71, comma 4, le parole: “che vi consentono” e le parole: “,previa definizione di appositi accordi,” sono soppresse».
Alla luce delle modifiche apportate, gli articoli della L. 445/2000 sono pertanto da rileggersi nel modo seguente:
Art.2
Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati.
Art. 71 comma 4
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Pertanto da oggi i privati SONO TENUTI ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.
Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.
Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati) ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro.
Oltre ad agevolare i cittadini, questa novità fornisce ai privati più garanzie, perché li mette nella condizione di effettuare gli accertamenti che ritengono necessari. A tal fine, i moduli per l’autocertificazione sono stati aggiornati con la dicitura in calce: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti”.
Pur rimanendo ai privati la facoltà di richiedere i certificati, l’autorizzazione da parte dei cittadini a svolgere eventuali verifiche dei dati presso i soggetti competenti dovrebbe incentivare l’uso e la diffusione dell’autocertificazione, nell’interesse di tutti a velocizzare i tempi di effettuazione delle pratiche, come nel caso delle banche e delle assicurazioni.
Autocertificazione generica