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Ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione D.Lgs. 286/1998 e
successive modificazioni, chiunque ospita uno straniero extracomunitario o gli
dà alloggio o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta
entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.


La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata
dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.


La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del
denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento
di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona
straniera è alloggiata od ospitata.
Il modulo è reperibile sul sito:
https://www.poliziadistato.it/articolo/125a93e344e6c73863395263

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