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Imposta Municipale Unica (IMU)

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IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI"). L'imposta è stata introdotta con il D.lgs. 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal D.L. 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla L. 27/12/2019, n. 160, art. 1, cc. 739-783.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.



A chi è rivolto

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario    ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Descrizione

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI"). L'imposta è stata introdotta con il D.lgs. 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal D.L. 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla L. 27/12/2019, n. 160, art. 1, cc. 739-783.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.

Come fare

L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9). Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.
Continuano a essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze. Occorre inoltre presentare la dichiarazione IMU:
  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • per tutto quello che riguarda le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato)
  • per l'applicazione di aliquote agevolate
  • per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce"
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).

Cosa serve

Gli aggiornamenti del modello di dichiarazione IMU, delle istruzioni e delle specifiche tecniche vengono regolarmente pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it.

Cosa si ottiene

Il pagamento dell'IMU

Tempi e scadenze

L’articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019 stabilisce che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate.

L’IMU dovuta annualmente in autoliquidazione va versata in due rate, con scadenza: entro il 16 giugno per la rata in acconto ed entro il 16 dicembre per la rata a saldo.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Vedasi link ed allegati

Documenti allegati

IBAN per il pagamento degli accertamenti tributari (61,71 KB)
IBAN per il pagamento degli accertamenti tributari

Contatti

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Argomenti:Pagina aggiornata il 18/01/2024


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